Art. 1.

      1. La persona umana ha diritto al rispetto della propria integrità psico-fisica. La legge garantisce l'inviolabilità e la non disponibilità del corpo umano al fine di tutelare la dignità della persona, a prescindere dalla sua condizione razziale, culturale ed economica.
      2. Per «persona umana», ai fini del comma 1, si intende ogni essere umano dal momento del concepimento al momento della morte. Qualsiasi azione od intervento biologico o medico è lecito solo se il suo scopo è di proteggere, migliorare o ristabilire la salute della persona che non può mai essere oggetto di strumentalizzazione né di sperimentazione senza il consenso dell'interessato o di chi ne è responsabile.
      3. Nel periodo prenatale sono riconosciuti al concepito i diritti alla vita e alla salute già riconosciuti nel periodo successivo alla nascita.